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Pasti a domicilio: IVA ordinaria per il solo trasporto

Nella Risposta n. 9/2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il (solo) servizio di consegna pasti a domicilio, se svolto da un soggetto diverso da quello affidatario del servizio di predisposizione degli stessi, NON può fruire dell'aliquota IVA agevolata quale prestazione accessoria.

In base infatti alla situazione prospettata dal Comune circa il servizio di assistenza domiciliare ed al capitolato di gara, i pasti sono prelevati dalla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto e consegna a domicilio presso il centro di cottura e consegnati all'utente in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento comunale.

La ditta aggiudicataria del trasporto e consegna dei pasti, pertanto, svolge unicamente detto servizio che è distinto da quello di fornitura degli stessi, ossia della preparazione, cottura e confezionamento.

Di conseguenza, la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non può considerarsi accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento ai fini dell'IVA di quest'ultimo servizio (IVA al 10%).

Inoltre, l'Agenzia non ritiene applicabile al servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) la quale stabilisce che «la nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto». Con tale disposizione, in sostanza, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica inerente la qualificazione ai fini dell'IVA dell'attività di preparazione dei cibi da asporto o da consegnare a domicilio da parte degli operatori della ristorazione. Infatti, prima dell'intervento del legislatore non risultava del tutto chiaro se dette preparazioni dovessero essere considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi in quanto somministrazioni di alimenti. Diversamente, la norma in esame concerne la fornitura di piatti pronti e di pasti non solo in vista del loro consumo immediato, ma anche della loro consegna a domicilio o dell'asporto, ma non riguarda il diverso servizio di trasporto e consegna degli stessi.