Passo carraio solo per accesso su strada pubblica
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1845 del 1 agosto 2022 ha rilevato la violazione della norma nel provvedimento impugnato, relativo ad autorizzazione di passo carraio relativamente ad un accesso che non si affaccia su una strada pubblica ma sull’area di proprietà delle ricorrenti.
Si deve poi aggiungere che con il rilascio dell’autorizzazione di passo carraio, il Comune ha regolato la circolazione vietando la sosta dei veicoli nei pressi del cancello di ingresso all’abitazione della controinteressata. Va tuttavia osservato che, in base al combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 5, ultimo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, gli enti proprietari delle strade pubbliche possono regolamentare la circolazione che avviene sulle strade di loro proprietà e, quindi, appunto su strade pubbliche. Non è invece possibile la regolamentazione pubblica della circolazione che avviene su aree private.
E’ evidente al Collegio che il Comune ha deciso di intervenire per evitare contrasti fra le due proprietà ed assicurare una circolazione ordinata su un tratto di strada che, seppur privata, è molto vicina alla pubblica via; in tal modo però l’Amministrazione ha esercitato un potere che non le compete, e ciò anche considerando che non spetta certo al Comune sanzionare l’eventuale violazione del diritto di servitù di cui la controinteressata è titolare dovendo quest’ultima, in caso di violazione, far valere tale diritto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.