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TARI, PASSAGGI APPROVAZIONE PEF ARERA 443/2019

Ai sensi della delibera ARERA 443/2019/R/rif, i passaggi da seguire per l’approvazione del PEF si differenziano a seconda che il Comune sia o meno Ente Territorialmente Competente.


Nel caso in cui il Comune sia anche ETC l’iter da seguire è il seguente:

  1. Il gestore/i predispone annualmente il PEF “grezzo” di propria competenza corredato da:
  • dichiarazione di veridicità;
  • relazione di accompagnamento;
  • eventuali ulteriori elementi richiesti dall’ETC (dal comune nella qualità di ETC).
  1. Il gestore/i trasmette il PEF “grezzo” + i 2/3 doc., indicati al punto precedente, all’ETC (al comune nella qualità di ETC).
  2. Il Comune predispone la propria parte di PEF grezzo per i servizi prestati
  3. L’ETC (Il Comune nella qualità di ETC) procede alla VALIDAZIONE del PEF “grezzo” attraverso la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF definitivo, assume le pertinenti determinazioni (approva le tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche della TARI o della tariffa corrispettiva).
  4. L’ETC trasmette gli atti, i dati la documentazione elencati all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, sull’apposito portale extranet di ARERA.
  5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva il PEF.

(Attenzione: fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC).

  1. Ove l’autorità dovesse proporre modificazioni, ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione (art 2.3 deliberazione 57/2020)


Nel caso in cui l’ETC sia operativo i passaggi da seguire sono i seguenti:

  1. Il gestore/i ed il Comune (quale gestore dei servizi svolti) predispongono annualmente il PEF “grezzo” di propria competenza corredato da:
  • dichiarazione di veridicità;
  • relazione di accompagnamento;
  • eventuali ulteriori elementi richiesti dall’ETC 
  1. Il gestore/i trasmette il PEF “grezzo” + i 2/3 doc., indicati al punto precedente, all’ETC.
  2. L’ETC procede alla VALIDAZIONE del PEF “grezzo” (o dei PEF “grezzi”) attraverso la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF definitivo.
  3. L’ETC assume le pertinenti determinazioni e trasmette al Comune e ad ARERA il PEF definitivo e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  4. I comuni adottano le deliberazioni tariffarie sulla base del PEF definitivo trasmesso dall’ETC.
  5. L’ETC trasmette gli atti, i dati e la documentazione elencati all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif nella piattaforma ARERA.
  6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva il PEF definitivo.

(attenzione: fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi   massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC)

  1. Ove l’autorità dovesse proporre modificazioni, ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione (art 2.3 deliberazione 57/2020).

La trasmissione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione del regolamento e delle tariffe Tari e tariffa corrispettiva che, per il 2020, è fissato al 31 ottobre.
Si precisa che anche qualora l’Ente si sia avvalso della deroga di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020[1], dovrà informare ARERA attraverso il portale della raccolta dati, come da istruzioni della procedura, indicando tra le opzioni di configurazione dell’Ambito tariffario o degli Ambiti tariffari di pertinenza “NO” nel campo “PEF predisposto in adempimento al MTR”. Di conseguenza non sarà possibile creare l’ambito né inserire altri documenti. Solo quando tali Enti avranno provveduto ad adottare la deliberazione del PEF secondo i criteri del MTR, provvederanno, entro 30 giorni, ad accedere al portale ARERA per riapertura della raccolta dati e la trasmissione dei relativi atti.

Scopri il servizio dedicato
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