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Partenariato sociale nel nuovo codice degli appalti

Il nuovo codice degli appalti e contratti, Dlgs 36/2023, introduce all’art. 201 significative novità in materia di partenariato sociale.

In particolare:

Articolo 201. Partenariato sociale

1.Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2.Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

3.Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4.Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Questa è la relazione illustrativa al provvedimento:

Art. 201

La norma riformula ed accorpa le previsioni di cui agli artt. 189 e 190 del codice del 2016 (“interventi di sussidiarietà orizzontale” e “baratto amministrativo” che disciplinavano peculiari forme di PPP “sociale”), con lo scopo di razionalizzare e semplificare, evitando duplicazioni e sovrapposizioni (ad esempio, tra la ipotesi di gestione e manutenzione ex art. 189, comma 1, e il baratto amministrativo ex art. 190), ed introducendo una nozione unitaria di “partenariato sociale” quale tipica forma di collaborazione tra i privati e la Amministrazione per la realizzazione di fini di interesse generale e, dunque, di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, Cost..

Si tratta, come osservato in dottrina, di figure negoziali che perseguono finalità di interesse generale, ovvero socialmente utili per i cives e la collettività territoriale di riferimento (impingenti in beni comuni, ovvero public goods) attraverso una reciproca datio in solutum:

- i cittadini, singulatim ovvero associati, o le piccole e medie imprese, anziché pagare un debito tributario in denaro, assolvono alla propria obbligazione tributaria pel tramite di una prestazione d’opera o di servizi;

- l’ente territoriale, anziché pagare in denaro un’opera o un servizio, porta in compensazione un proprio credito tributario; in questa ottica il partenariato sociale –analogamente alle altre forme di PPP- integra un “rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei vincoli posti alla spesa pubblica” (CdS, I, parere 823/2020).

Il comma 1 affida agli enti concedenti l’officium volto a foggiare, attraverso un “atto generale”, i criteri e le condizioni per la conclusione di contratti di partenariato sociale, delineando i tratti essenziali dei diversi “tipi” contrattuali e delimitando, altresì, la platea dei soggetti privati che possono essere “parti” del contratto, ivi ricomprendendosi -oltre ai cives, singoli o associati, quodammodo legati al territorio di riferimento- anche le PMI, in ossequio al favor normativo per tali imprese (comma 3).

Il comma 2, di poi, demanda alla autonomia delle parti, anche con l’ausilio di bandi-tipo e di contratti-tipo redatti da Anac, la determinazione del contenuto dei contratti, tenendo conto dei limiti imposti dalla norma primaria.

Il comma 3 contiene una previsione che si colloca nell’ottica di “favor” per le piccole e medie imprese espressamente sancito dalla legge delega.

Il comma 4 affida all’atto generale indicato al comma 1 la determinazione puntuale dei modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzio (previsto dal comma 1, lett. a)) e della concreta latitudine e misura degli incentivi fiscali di cui beneficiano i privati, la cui natura e tipologia è all’uopo demandata ad una norma “esterna” al corpus codicistico.

In una ottica di semplificazione normativa, e di riespansione della “autonomia” della Amministrazione e dei cittadini, non viene riprodotta la disciplina di dettaglio relativa alla procedura prodromica alla conclusione del contratto avente ad oggetto il compimento di “opere di interesse locale”, contenuta attualmente nei commi 2 e 3 dell’art. 189 del codice del 2016. Trattasi di fasi del “procedimento” che dovranno essere scanditi e governati dall’atto generale della Amministrazione, mercè il quale ex ante verranno resi noti i criteri e le condizioni per la conclusione dei contratti de quibus, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,