Partenariato pubblico privato: quando il canone non concorre al limite di finanziamento pubblico
La Corte dei conti Lombardia, nel parere n. 359/2019 esclude il canone di disponibilità di cui al comma dell'art. 180 D.Lgs. 50/2016 dal conteggio del limite del finanziamento pubblico al 49% (ex art. 180 c. 6) "a condizione che sia modulato e quantificato in modo tale da remunerare esclusivamente solo la "disponibilità dell’opera" o la "domanda di servizi". Viceversa, il "prezzo" in senso lato che l’Amministrazione si impegna a trasferire per remunerare l'operatore economico anche dell’onere a carico di quest’ultimo di reperire le risorse finanziare, da punto di vista strettamente finanziario, per non essere considerato indebitamento dell’Amministrazione pubblica non può in ogni caso "essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo". Le modalità di corresponsione del "prezzo" non sono tassative, in quanto il comma 6 è strutturato "come vera e propria clausola di chiusura per tutte quelle pattuizioni che i contraenti - nell’esercizio della loro autonomia negoziale- possono prevedere per compensare l’assunzione dell’indebitamento da parte dell’operatore economico che deve progettare e/o realizzare l’opera". Invece il canone di disponibilità è il "corrispettivo" che può essere posto a carico dell’Amministrazione per la messa a "disponibilità dell'opera" o per "la domanda di servizi". La Corte precisa che: "Il canone viene pattuito solo al fine di regolamentare le partite economiche della successiva fase di gestione dell’opera realizzata con lo strumento del PPP. Ne consegue che se l’Amministrazione prevede la corresponsione di un canone per la messa a "disponibilità dell'opera" o per "la domanda di servizi", questo - per essere realmente ricondotto al paradigma normativo del comma 4 e, quindi, essere anche escluso dal tetto del 49% fissato dal comma 6 - deve in concreto essere modulato e quantificato in modo tale da remunerare esclusivamente detta "disponibilità dell’opera" o "domanda di servizi".
Va tuttavia segnalato che, in realtà, il canone di disponibilità può essere determinato comprendendo anche una quota a remunerazione dell'investimento. Lo ha precisato, incidentalmente, l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 100/E/2016 applicando due aliquote diverse (10% per la componente di remunerazione dell'opera, analogamente al "prezzo" ed il 22% per la quota di disponibilità) per la realizzazione di un presidio ospedaliero, nella misura in cui "...il canone di disponibilità in esame, oltre a identificare il corrispettivo da versare al concessionario per l'utilizzo dell'opera ospedaliera, consenta di realizzare le stesse opere ospedaliere, andando in tal modo a remunerare gli investimenti a carico dello stesso concessionario." Occorrerà quindi prestare attenzione alla definizione del canone, fermo restando la necessità, in ogni caso ed al fine del concreto trasferimento del rischio, di prevedere effettive penali e meccanismi di decurtazione in caso di inadempimento o indisponibilità dell'opera.