Partenariato pubblico privato, l’interesse pubblico prevale sulla fattibilità tecnico economica
Il TAR Friuli Venezia Giulia Sezione I, con sentenza n. 1 del 02.01.2023, ha evidenziato che in caso di una pluralità di proposte presentante ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50 del 2016, valutare preliminarmente il maggior interesse pubblico rispetto alla fattibilità tecnico-economica risponde ad esigenze di economicità dell’azione amministrativa, atteso che non collimerebbe con criteri di logicità e ragionevolezza provvedere alla fattibilità tecnica ed economica di ciascuno degli interventi proposti.
Allorquando l’amministrazione abbia ritenuto che una proposta risulti quella più rispondente all’interesse perseguito dall’Amministrazione, ancorché necessitante di aggiustamenti e/o integrazioni riconducibili al potere (ampiamente) discrezionale attribuito all’Amministrazione, può poi seguire una più mirata e decisiva interlocuzione con la sola proponente, al fine di addivenire alla definitiva dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della proposta di P.P.P. e la conseguente costituzione in capo alla medesima della qualifica di “promotore”.
Ricordiamo che Delfino & Partners affianca gli enti locali nella valutazione dell’interesse pubblico delle proposte di investimento, attraverso articolata analisi di Public Sector Comparator