Partenariato pubblico privato off balance
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera 3/2021, ha affrontato richiesta di parere di comune in ambito applicazione del contratto di partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria ( artt.3, comma 1, lett .eee, 180 e 187 decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni), corretta individuazione del trattamento contabile off balance.
La sezione regionale di controllo ritiene di assoluta priorita’ l’analisi puntuale e concreta dei contenuti del contratto al fine della qualificazione dello stesso quale contratto di partenariato pubblico privato e quindi non rilevante per il bilancio dell’ente locale.
L’ente locale potra’ non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilita’ di lunga durata solo se sono rispettati i seguenti parametri:
a) il contratto non costituisce indebitamento solo se i suoi contenuti reali, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione
b) rispondono pienamente alla disciplina di cui agli articoli 3 e 180 del decreto legislativo n.50/2016 ed alle decisioni eurostat
c) ai fini della corretta allocazione dei rischi tra parte pubblica e privata, per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, l’ente e’ tenuto, oltre ai rischi di costruzione, disponibilita’ e domanda, a valutare preventivamente tutte le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni eurostat e richiamate nelle linee guida anac del 2018, mediante l’accurata analisi di ogni pattuizione che può avere riflesso sul bilancio pubblico
d) l’ente locale e’ tenuto, avvalendosi di approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato, rispetto al tradizionale appalto in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio, avuto riguardo alla capacita’ del progetto di generare ricchezza ed alla redditivita’ dell’operatore economico
e) eventuali oneri, discendenti da qualunque clausola o prestazione contrattuale, a carico del bilancio comunale in misura superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere contabilizzati on balance.