Partenariato pubblico privato, occorre parere preventivo
L’art. 18 bis commi da 3 a 6 del DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022 obbligano le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l’approvazione del parere preventivo, e prevedendo l’istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento.
Come rileva la nota dell’Ufficio studi del Senato, Il comma 3 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) prevista dagli articoli 180 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS).
Il parere preventivo è finalizzato alla valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione.
Il parere è emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), entro i successivi 45 giorni dall’invio della richiesta medesima, e non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti.
È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.
Il comma 4 stabilisce che la richiesta del suddetto parere preventivo precede la dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.
Il comma 5 prevede la sottoscrizione della richiesta del parere da parte dall'organo di vertice della medesima Amministrazione aggiudicatrice, che viene inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando i seguenti documenti:
- progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta;
- la bozza di convenzione;
- il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili;
- la matrice dei rischi;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione;
- nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 3 in merito al parere preventivo, il comma 6 istituisce un apposito Comitato di Coordinamento, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).
Il Comitato in questione è composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La novella normativa è di seguito riportata:
Art. 18-bis. Misure per favorire l'attuazione del PNRR
…. (omissis) ……
- Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. E' facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.
- La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
- La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
- Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
…. (omissis) ……
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