Partenariato, i canoni di disponibilità possono essere indebitamento
La Corte dei Conti Emilia Romagna ha risposto con delibera 200/2021 a una richiesta di parere per contratto di partenariato pubblico privato - computo del 49% quale limite della contribuzione pubblica (art. 180, comma 6 decreto legislativo n. 50/2016) canone di disponibilità (art. 188 decreto legislativo n. 50/2016 - trattamento contabile off balance.
La sezione regionale di controllo, richiamando la precedente delibera n. 3/2021, ritiene l’analisi puntuale dei contenuti reali del contratto e degli oneri dallo stesso discendenti condizione essenziale per la sua qualificazione giuridica di partenariato pubblico privato e ribadisce che l’equilibrio economico finanziario, ossia la contemporanea presenza della convenienza economica e sostenibilità finanziaria costituisca limite all’autonomia negoziale dei contraenti.
Anche ai fini del computo dei limiti della contribuzione pubblica (49% del costo dell’investimento complessivo) va fatta una valutazione complessiva dell’operazione che si intende concludere allargata al sistema delle clausole, garanzie ed oneri finanziari.
Il canone di disponibilità remunera il servizio che rende disponibile il bene ed è legato ai livelli prestazionali dell’opera o del servizio così come definiti quali efficaci “performance di disponibilità” nel contratto stesso.
I canoni di disponibilità non ancorati alla automatica proporzionale riduzione o all’ azzeramento per ridotta o mancata performance concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art. 180 del codice dei contratti pubblici.