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Partecipazione riservata a concorso da parte di lavoratori interinali, inammissibile la questione di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali eventualmente bandite da queste ultime, e riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20;

ha dichiarato con Ordinanza n. 95/2023 la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.