Partecipate: ridotte dimensioni ed entità della partecipazione non giustificano il mancato controllo
Rilevando alcuni casi di mancata conciliazione, ex art. 11, c. 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011, delle reciproche poste di credito e debito tra un Ente e le proprie partecipate nonché l’assenza di un idoneo sistema informativo che consenta il presidio continuativo degli stessi, la Corte dei Conti Umbria (deliberazione n. 4/2024/PRSE) ha osservato come “le modeste dimensioni del Comune e la” irrilevante” entità di alcune quote possedute, non lo esimono tuttavia da una attenta attività di controllo sulle società delle quali detiene quote di partecipazione”.
Sul punto la Sezione ha quindi suggerito “di perseguire la via degli accordi con altre Amministrazioni, al fine di realizzare il controllo congiunto in società dove la maggioranza delle quote, anche se estremamente frammentata, è di carattere pubblico. Il Comune dovrà inoltre formulare, nelle opportune sedi, motivate proposte concernenti il controllo sui propri Organismi partecipati, a prescindere dall'efficacia delle stesse in ragione dell’irrisorio valore delle quote possedute.”