Partecipate – l’incarico dell’amministratore è gratuito anche se viene eletto dopo il conferimento
Un comune si rivolgeva alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto mediante istanza di parere con la quale veniva richiesto “se alla luce dell’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 anche l’elezione a consigliere comunale, sopravvenuta rispetto all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, precluda la corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società”.
La Sezione con Deliberazione n. 300/2024/PAR rispondeva al quesito posto, specificando che “l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n.296 opera anche nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, confermandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società, per le seguenti ragioni”, infatti, l’uso del termine “assunzione” nella disposizione in esame “va ragionevolmente inteso come onnicomprensivo sotto l’aspetto temporale, nel senso che si riferisce contemporaneamente alla carica elettiva assunta prima e dopo l’attribuzione dell’incarico di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente” non dovendo essere inteso come “assunzione del dipendente pubblico” ma “in senso più generale quale espletamento di un incarico funzionalizzato che prescinde dal momento della relativa preposizione. Diversamente opinando, verrebbe elusa la ratio di contenimento della spesa pubblica della disposizione di che trattasi”.
Il Collegio riporta poi l’osservazione dalla Sezione Autonomie in ambito nomofilattico (SEZAUT/11/2017/QMIG), relativa ad una diversa disposizione - l’art. 5, comma 5, D.L. 78/2010 - secondo cui “il termine "svolgimento" […] consente di ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da "titolari di cariche elettive”: non solo, quindi, quella del conferimento successivo all'acquisizione della carica, ma anche quella del conferimento precedente, nella quale l'incarico sia ancora in fase di "svolgimento" in costanza di mandato politico”.
Secondo la Corte investita dell’istanza di parere in commento, “l’assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 […] va intesa nella medesima prospettiva del termine svolgimento di cui all’art. art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, anche vista la ratio comune delle due disposizioni” vale a dire il contenimento della spesa pubblica.
La Corte richiama, infine, la conclusione a cui era già giunta la Sezione Autonomie secondo cui la norma esaminata che “pone il principio della gratuità degli incarichi è vigente da diverso tempo per cui se ne presume, con ragionevole certezza, la conoscenza da parte di colui che sta svolgendo l'incarico e che, ancora prima del momento in cui inizierà il mandato politico, decide di candidarsi per essere eletto allo svolgimento dello stesso. In conseguenza, l'intervento normativo sul rapporto contrattuale non sembra, in tal caso, determinare, retroattivamente ed imprevedibilmente, un sacrificio imposto dalla legge idoneo a frustrare un legittimo affidamento del titolare dell'incarico sulla permanenza dello stesso”.