Partecipate: la rinuncia ai crediti può integrare una forma di soccorso finanziario

Con pronuncia n. 98/2026/PAR, la Corte dei conti Emilia- Romagna è intervenuta sui rapporti tra enti locali e proprie società , affrontando il tema della rinuncia a crediti vantati dall'amministrazione nei confronti della partecipata. Pur dichiarando inammissibile il quesito perché riferito a una situazione concreta, la Corte ha comunque richiamato alcuni principi generali di particolare interesse.

In particolare i Magistrati hanno ricordato che la rinuncia a un credito vantato dall'ente nei confronti di una società in house, pur essendo astrattamente possibile, non può essere esercitata «in modo svincolato dal quadro normativo» che regola la gestione del patrimonio pubblico e deve rispettare i principi di legalità, buon andamento, economicità, trasparenza e sana gestione finanziaria.

Secondo la Corte una simile operazione può "costituire realisticamente una forma di soccorso finanziario" e deve quindi essere valutata anche alla luce del divieto previsto dall'art. 14, co. 5, del D.lgs. 175/2016. Sul punto viene richiamato anche il consolidato orientamento secondo cui "non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all'assunzione diretta dei debiti di una partecipata". Inoltre, occorre verificare "la compatibilità dell'operazione con l'insieme delle disposizioni che regolano lo stralcio di un credito dal bilancio dell’Ente".

Elemento centrale è quindi l'adeguatezza della motivazione: qualora l'Amministrazione intenda rinunciare a proprie pretese creditorie, l'apparato motivazionale dovrà essere "particolarmente meditato" e fornire un quadro completo delle ragioni sottese alla decisione, dando conto del bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti e delle valutazioni che ne giustificano l'adozione.