Partecipate: adeguata strutturazione del controllo necessaria per il concreto presidio deli equilibri
Rilevando carenze nel sistema dei controlli di un Ente locale sulle proprie società partecipate, la Corte dei Conti Marche, con deliberazione n. 11/2024/VSGC, ha rammentato che l’art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 “attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell’Ente proprietario il compito di definire preventivamente, sulla base di standard prefissati, gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere” tramite istituzione “un idoneo sistema informativo” per operare il corretto monitoraggio sull’andamento “delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione”.
Nella fattispecie concreta, pur avendo articolato il sistema dei controlli su tre livelli (strategico, economico-finanziario e di efficacia, gestionale e convenzionale) ed attivato un sistema informativo volto al suddetto monitoraggio, l’Amministrazione risulta priva di una “di una specifica struttura precipuamente dedicata a tale tipologia di controllo”, nonché non ha provveduto all’elaborazione ed applicazione “di indicatori atti a misurare gli obiettivi di efficienza, di economicità, di redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati, di soddisfazione degli utenti, rinunciando l’Ente, in tal guisa, ad un efficacie monitoraggio dell’andamento delle gestioni delle singole società ed alla possibilità di indicare adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamenti dagli obiettivi assegnati, anche con riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”.
La predisposizione di “idonei indici di rilevazione di una sana gestione”, come anche l’organizzazione di “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente e la società” rientrano, come citato, tra gli oneri del Socio pubblico, in quanto volti a verificare l’andamento della gestione delle partecipazioni per valutarne i “riflessi nel bilancio dell’Ente”, nonché a “fornire elementi utili all’adeguato esercizio degli altri controlli”. Il Collegio ha dunque invitato l’Amministrazione ad intervenire sulle criticità rilevate, ricordando altresì che “particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli organismi in house” e che “il controllo sulle società partecipate non quotate dovrebbe infine fornire elementi utili anche all’adeguato esercizio del controllo sulla qualità dei servizi ed essere funzionale altresì alla verifica del rispetto delle norme di legge di cui tali organismi sono destinatari”.