← Indietro

Parte l'anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo

La legge 142/2022 di conversione del DL 115/2022 ha inserito un nuovo art. 16 bis relativo all’anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo.

Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto.

Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.

La materia in questione fa riferimento all’art. 1 comma 831 Legge 160/2019, che dispone:

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

In merito all’interpretazione normativa circa l’applicabilità dell’art. 1 comma 831 legge 160/2019 anche alle società di vendita di elettricità e gas, sebbene non titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con cavi, condutture o altri manufatti, né di occupazione d’infrastrutture (costoro utilizzano in via mediata le reti) è intervenuto il DL 146/2021, convertito in Legge 215/2021, all’art. 5 comma 14 quinquies, che ha chiarito quanto segue:

Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Sulla materia dell’anagrafe permanente delle occupazioni di sottosuolo è utile ricordare anche la Legge 118/2022, all’art. 2 - Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici – che dispone:

1.Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della concessione, dell'en-te proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

3.Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

4.Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.