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Parifica conto giudiziale non può farla lo stesso soggetto

La Corte Conti Veneto, Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 188/2022, ha confermato che in caso di coincidenza del responsabile servizi finanziari con la figura dell’economo, la parifica agente contabile non può essere effettuata dalla stessa figura, bensì dal Segretario comunale in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del TUEL o comunque, in via residuale, al Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in base all’art. 50 del TUEL.