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Parere RGS su inserimento nuova posizione organizzativa

La Ragioneria generale dello Stato ha fornito parere in merito alla possibilità di utilizzare la capacità assunzionale per istituire una nuova posizione organizzativa, in deroga ai vincoli di spesa prescritti dall’art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 o, in alternativa, per incrementare le indennità di posizione organizzativa esistenti, in ragione della ripesatura conseguente all’attribuzione di ulteriori competenze gestionali.

In merito alla prospettata possibilità di ridefinire in aumento gli importi delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti, in conseguenza dell’aumento delle funzioni gestionali ricoperte, giova rammentare che, per effetto dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni locali 2016-2018, le amministrazioni locali erano tenute a rivedere l’assetto dell’area delle posizioni organizzative, provvedendo ad una ridefinizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi, di graduazione della retribuzione di posizione e di attribuzione della retribuzione di risultato, nel termine di un anno dalla entrata in vigore del CCNL medesimo (21 maggio 2019). La norma in commento consente, come già evidenziato, di finanziare gli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle posizioni organizzative limitatamente al differenziale economico tra i vecchi importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore successivamente stabilito dal Comune in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 2 e 3, del citato testo negoziale, in sede di ridefinizione dell’assetto delle posizioni organizzative medesime.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e nel merito dei chiarimenti richiesti, il Dipartimento impregiudicata la possibilità per il Comune di procedere, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa che gli compete, alla istituzione di una nuova posizione organizzativa, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, come eventualmente adeguati in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2919 e, in definitiva, senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Ritiene, altresì, percorribile la possibilità di procedere alla ridefinizione in aumento delle indennità di interesse, purché nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati, ovvero limitatamente all’adeguamento del differenziale economico tra gli importi attribuiti ante rinnovo CCNL Triennio 2016-2018 e quelli introdotti con il CCNL medesimo, con la contestuale riduzione delle corrispondenti risorse destinate alle nuove assunzioni.