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Parere di conformità della Corte dei Conti limitato alla prima istanza

Con deliberazione n. 162/2023/PASP, la Corte dei Conti Toscana, ha dichiarato il non luogo a deliberare su un’operazione di costituzione di nuova realtà societaria, già sottoposta al vaglio della magistratura contabile con precedente istanza.

In particolare la Sezione, a fronte di una nuova richiesta pervenuta dal medesimo Ente pubblico, ha precisato come lo stesso, avendo già ricevuto un parere in merito (anche se parzialmente negativo, a seguito di motivazione incompleta), abbia la facoltà, nel rispetto del dettato normativo, di ““procedere egualmente” nell’attuazione dell’iniziativa societaria, superando i rilievi della Corte, fatto salvo l’onere di “motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere” e di “dare “pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni””.

A sostegno di quanto sopra, la magistratura contabile, richiamando precedenti pareri promanati da altra sezione territoriale (Sez. Lombardia, delibere n. 56/2023/PASP e 80/2023/PASP), ha confermato i limiti di operatività della magistratura contabile, con riferimento al contenuto testuale del comma 4, art. 5 del TUSP, osservando altresì come “Opinare diversamente (esaminando nel merito successive richieste di parere sul medesimo oggetto) significherebbe … introdurre delle analisi che il legislatore, omettendo di attribuire effetti preclusivi ai rilievi della Corte, ha voluto invece circoscrivere al solo momento prodromico iniziale della costituzione o acquisizione societaria, e che ha corredato con insuperabili connotati di tempestività, i cui termini verrebbero ad essere inevitabilmente prorogati ove si ammettessero plurimi pronunciamenti”.