Parere del revisore sulle delibere di variazione di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio, posizioni contrastanti
In merito al parere dell'Organo di revisione sulla delibera di Giunta di variazione di bilancio con i poteri del Consiglio, ai sensi art. 175 comma 4 e comma 5 Dlgs 267/2000 e smi - Tuel, ci siamo già espressi molte volte, in linea con il parere maggioritario Corte dei Conti che ha evidenziato la necessità di parere in sede di delibera di Giunta e non di successiva ratifica consiliare nei 60 giorni o comunque entro il 31 dicembre.
Altre Sezioni, sporadicamente, si sono espresse in maniera contraria. Una di queste è la sezione Molise, con parere n. 45/2023. La Sezione esprime il proprio avviso dichiarando che nei casi di variazioni urgenti di bilancio da adottare ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell’organo di revisione deve essere richiesto – di regola e salva diversa, specifica previsione regolamentare – non già a corredo della proposta di deliberazione sottoposta all’adozione dell’organo esecutivo, bensì in funzione della successiva ratifica consiliare.
In questo caso, dunque, si fa salva la diversa previsione regolamentare.
Non dimentichiamo neppure l’orientamento, espresso quasi 30 anni fa dal Ministero dell’Interno, d’accordo al parere in sede di ratifica; Risoluzione n. 18 settembre 1995, n. 6741 “... ritenere indispensabile il parere del revisore anche sulle variazioni in via d'urgenza rischia di appesantire il procedimento e di porre nel nulla le esigenze di celerità che necessariamente sono alla base dell'iniziativa della Giunta ... e “ ... le funzioni di ausilio tecnico e di controllo attribuite all'organo di revisione appaiono, d'altra parte, ben tutelate dall'intervento obbligatorio in fase di ratifica, cioè di confronto con il Consiglio comunale ...”
I principi di vigilanza e revisione contabile enti locali elaborati nel 2018 dal Consiglio nazionale dottori commercialisti evidenziano invece la necessità che il parere del revisore sia espresso al momento della delibera di Giunta, che in quel momento veste i panni del Consiglio comunale. Che cosa accadrebbe se il parere del revisore fosse negativo al momento della ratifica consiliare, quindi ormai a cose fatte? Certamente, il parere del revisore non è vincolante, ma il problema sarebbe evidente. E come intervenire se la delibera di Giunta di variazione di bilancio con i poteri del Consiglio comunale, che deve motivare l’urgenza, non fosse in verità davvero urgente? Il rischio sarebbe quello di svuotare i poteri del Consiglio comunale. Stessa domanda è posta in caso di qualche (raro) errore contabile, amministrativo, gestionale nella variazione stessa; se rilevato a posteriori quando il conseguente affidamento è già stato fatto è vanificato l’intervento del revisore. Per non parlare dei casi di mancata ratifica consiliare, causa elementi distorsivi rinvenibili già in sede di delibera di Giunta di variazione con i poteri del Consiglio.
Per quanto possa essere utile, evidenziamo che quando la commissione del Consiglio nazionale dottori commercialisti, presente il nostro titolare dott. Maurizio Delfino, ha preso la posizione di cui sopra scrivendo i principi di revisione enti locali, aveva precedentemente incontrato dirigenti Ministero Economia e Finanze e la Corte dei Conti, in audizione collegiale, per sincerarsi sulla correttezza di tale posizione.
Lungi da noi insistere su posizioni preconcette, ma sicuri della necessità del parere in sede di delibera di Giunta per diversi motivi, di cui una parte sopra riportati, evidenziamo le altre posizioni minoritarie, certi che il confronto sia sempre positivo, confidando tuttavia in un intervento interpretativo univoco da parte della Sezione Autonomie.
Nel frattempo, auspichiamo che l’ente almeno dirima la questione in sede di regolamento di contabilità.
Richiamo normativo
Art. 175 comma 4 e comma 5 TUEL:
1.Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2.In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.