Parere Corte dei Conti su incentivo recupero evasione tributi
Riprendiamo, su richiesta dei Comuni convenzionati, la delibera Corte dei Conti Lombardia n. 113/2024/PAR, con cui è stata affrontata la richiesta di un Ente locale ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 per un parere sull'applicazione e l’interpretazione dell’istituto, introdotto dall’art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che prevede, innovativamente, la possibilità per gli Enti locali (e previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.
In proposito, riproponiamo la nostra analisi, riportata nella news dello scorso 06 giugno, evidenziando che tale posizione della Corte dei Conti ancora non convince e che è tuttora oggetto di posizioni critiche.
Nel dettaglio la richiesta dell’Ente si articolava come segue:
“… a) se il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi debba essere determinato in misura pari al minor valore tra i seguenti risultati:
1) differenza tra le somme accertate nell’anno di riferimento e somme accertate l’anno precedente;
2) differenze tra le somme incassate nell’anno di riferimento (limitatamente alle quote derivante dagli accertamenti dello stesso anno) e le somme incassate l’anno precedente (con riferimento sempre agli accertamenti del medesimo esercizio) …”
La Corte ha così risposto:
Ad avviso del Collegio non sono ravvisabili dubbi interpretativi in riferimento al “…montante…” a cui rapportare la percentuale “…massima del 5%...” rivelandosi lo stesso tenore letterale della norma inequivocabile, laddove specifica che i comuni possono, con proprio regolamento, “…prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti …” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale; ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (come sembra prospettare l’ente nella prima parte del quesito, contrassegnato dal n. 1), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti). In altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.
Per completezza espositiva può evidenziarsi che la declinazione di tale “maggiore incasso” è stata definita, nei medesimi sostanziali termini, dalla giurisprudenza contabile, ancorché sulla similare (ma non identica) questione riguardante gli incentivi derivanti dalle sanzioni irrogate in esecuzione del Codice della strada, le cui conclusioni, ad avviso del Collegio, possono considerarsi, pure, sovrapponibili alla diversa tipologia di incentivi tributari che qui ne occupano. Sul punto, giova richiamare il principio di diritto secondo cui “…l’ammontare delle risorse venga dall’ente preventivamente delimitato alle sole maggiori entrate effettivamente riscosse e causalmente riconducibili allo sviluppo dei suddetti progetti di potenziamento, perché solo in questo caso (…) le maggiori entrate sarebbero eziologicamente e funzionalmente imputabili al recupero di efficienza determinato dalle attività poste in essere da coloro che, dando esecuzione al progetto, beneficiano dell’incentivo (…). Affinché tale connessione funzionale tra recupero di efficienza e maggiori risorse così affluite sia riscontrabile (…) è perciò indispensabile che l’erogazione dell’incentivo venga dall’ente finanziariamente coperta soltanto con la quota dei proventi contravvenzionali eccedenti le riscossioni del precedente esercizio, accertati e riscossi nell’esercizio corrente, perché solo in questo caso le maggiori entrate riscosse possono dirsi effettivamente ed autonomamente riconducibili, sotto il profilo funzionale ed eziologico, all’attuazione del progetto di efficientamento posto in essere dalle specifiche unità di personale legittimate a percepire l’emolumento addizionale, risultando così finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente… (cfr. Sez. Reg. controllo Marche, Deliberazione n. 3/2020).
Nel caso qui all’esame il legislatore non usa l’accezione attuazione del “progetto di efficientamento” da parte di specifiche unità di personale, bensì quella, assimilabile, di “…personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti…”, la cui quota di trattamento accessorio a tal fine destinata “…è attribuita, mediante contrattazione integrativa…” (cfr. L. n. 145/2018, art. 1, comma 1091), purtuttavia, nella sostanza, la fattispecie all’esame presenta, ad avviso del Collegio, numerosi punti di contatto con l’altra riguardante gli incentivi previsti dal Codice della Strada, quantomeno, sotto il profilo squisitamente esegetico.