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Pareggio sui saldi incide solo sul comparto enti locali

Il Mef ha chiarito l’applicazione dell’art. 9 della Legge 243/2012 in materia di pareggio sui saldi di bilancio, anche se lo ha fatto, con uno strumento, la Circolare, molto debole giuridicamente.

La Corte dei Conti Sezione Riunte, con delibera 20/2019, aveva eccepito la vigenza nell’attuale ordinamento dell’art. 9 Legge 243/2012, ovvero del mantenimento in capo ad ogni Comune, Provincia, Città Metropolitana, dell’obiettivo del pareggio sui saldi di bilancio costruito sulla base della differenza tra Titoli I – II – III – IV – V di entrata e Titoli I – II – III di spesa, senza conteggiare il Fondo pluriennale vincolato, l’avanzo di amministrazione applicato, oltre ovviamente l’indebitamento. I magistrati contabili hanno rilevato che la Legge 243/2012 è una legge di rango costituzionale, approvata con maggioranza qualificate in Parlamento, e che di conseguenza non può essere superata da una legge ordinaria, quale la legge di bilancio 2019, ovvero la Legge 145/2018, in particolare all’art. 1 comma 821, che ha superato il previgente vincolo di finanza pubblica.

In particolare, l’art. 1 comma 819 Legge 145/2018 ha disposto che "ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni  a statuto speciale, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le città   metropolitane,  le  province  e  i  comuni  concorrono   alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo,  che costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo comma, della Costituzione."

Il successivo comma 821 della stessa legge ha previsto: "gli enti di cui al comma 819 si considerano in  equilibrio  in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio  non  negativo. L'informazione di cui al periodo precedente  desunta,  in  ciascun anno, dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al rendiconto della  gestione  previsto  dall'allegato  10  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".   

Che cosa significa si considerano in equilibrio? Arconet ha risposto che gli enti locali devono dimostrare il raggiungimento di un margine di competenza positivo (rigo W1 prospetto equilibri) e devono tendere al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio (rigo W2 equilibri), mentre non è richiesto la dimostrazione del saldo positivo anche sull’equilibrio complessivo di bilancio (rigo W3).

Tuttavia la Legge 145/2018 non ha scalfito la Legge 243/2012 art. 9 che dispone: "I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa, tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le  quote  di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti."

La Corte dei Conti Sezioni riunite, con delibera 20/2019, ha rimarcato la vigenza della norma di cui art. 9 Legge 243/2012, legge rinforzata di rango costituzionale, che non può essere scalfita da una legge ordinaria dello Stato e neppure da un Decreto ministeriale MEF di approvazione dei nuovi modelli di equilibrio. Secondo i magistrati contabili, gli enti locali devono sempre seguire il doppio binario e dimostrare l’esistenza degli spazi di bilancio (facendo leva soprattutto sugli accantonamenti e sulla quota capitale di rimborso dei mutui) in grado di raggiungere il pareggio sui saldi, che non può contare in entrata né dell’avanzo di amministrazione, né del Fondo pluriennale vincolato, né dell’indebitamento. I primi due elementi tuttavia sono stati valutati come entrata rilevante dalle sentenze Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, mentre l’indebitamento, effettivamente, non è stato considerato dalla Consulta.

Adesso, il MEF, con Circolare n. 5/2020, spiega che la Legge 243/2012 è in vigore, ma agisce non tanto sul singolo ente locale, quanto sul comparto enti locali. Quindi se il pareggio sui saldi è raggiunto dall’intero comparto enti locali, come è sempre avvenuto in questi ultimi anni, l’obiettivo è di fatto raggiunto da tutti gli enti, anche quelli in carenza di spazi. Se invece il comparto non raggiungerà l’obiettivo complessivo, tutti gli enti locali dovranno, l’anno successivo, correggere il tiro migliorando l’impiego dei propri spazi.

La Circolare MEF, quindi, porta chiarezza e serenità agli enti locali, anche se è lecito dubitare che una Circolare ministeriale possa superare una legge di rango costituzionale