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Parcheggi "privati": spese di controllo soggette ad IVA

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale a Iva. Questo è il principio espresso con la sentenza della Corte Ue, causa C 90/2020, depositata il 20 gennaio 2022 che indica l'assoggettamento ad imposta delle tariffe per l'utilizzo dei parcheggi a pagamento - in quanto la società esercita un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva - ed anche delle "spese di controllo" addebitate in caso di sosta fuori orario sulla base del contratto.

Risulta infatti integrato il presupposto soggettivo (esercizio di impresa) ed oggettivo, ovvero che il compenso ricevuto dal prestatore di servizi costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al destinatario.

La Corte osserva che l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio secondo le condizioni accettate in sede di contratto. L’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del servizio di parcheggio fornito dalla società, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato, senza dimostrare correttamente il loro diritto di parcheggiare o, ancora, parcheggiando su uno spazio riservato, non contrassegnato o causando intralcio, contrariamente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi stabilite.

Di conseguenza, tali spese di controllo possono presentare un nesso diretto con il servizio di parcheggio e, pertanto esse possono essere considerate parte integrante dell’importo totale che gli automobilisti si sono impegnati a pagare alla società, decidendo di parcheggiare il loro veicolo in uno dei parcheggi gestiti dalla società.

In merito alla obiezione sollevata dalla società per cui l’importo pagato da un automobilista a titolo di tali spese di controllo non potrebbe essere considerato come il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario né può essere inteso come il controvalore di una prestazione di servizi autonoma, la Corte Ue ricorda che, ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata di regola come distinta e indipendente, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva Iva, ma secondo la giurisprudenza, sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.

La sentenza porta di nuovo all'attenzione il problema dell'IVA sui parcheggi posto che la distinzione tra "parcheggi privati" e quelli "pubblici" ma gestiti dagli enti pubblici "alla stregua degli operatori privati" è il discrimine per considerare rilevante IVA anche la medesima attività in capo ai Comuni, che può ritenersi esclusa solo ove si ravvisi l'esercizio della pubblica autorità senza, però, distorsioni alla concorrenza di una certa importanza.