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Parcheggi a pagamento: confermata l’esclusione IVA per i gestori "istituzionali"

Nell’ambito della risposta n. 135/2019, l’Agenzia delle entrate conferma, indirettamente, la non rilevanza IVA dei proventi da parcheggi pubblici in capo ai gestori "istituzionali" (dovendosi intendere gli introiti derivanti dall’attività di gestione diretta dei parcheggi comunali con l’esercizio di poteri autoritativa), in continuità con i precedenti, ma datati, interventi di prassi.

a) le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. ris. n. 210/E del 14 dicembre 2001; ris. n. 174/E del 6 giugno 2002) e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società in nome proprio. Nella risposta del 2013 si era altresì specificato che l'acquisto di titoli di sosta da gestori istituzionali e la successiva vendita agli utenti finali sono operazioni fuori campo IVA, per le quali non c'è obbligo di emettere fattura, ma è sufficiente l'emissione di ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, che opera fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo;
b) le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime monofase di cui all'articolo 74 del medesimo decreto e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dalla Società istante senza indicazione separata dell'imposta, come prescritto dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 30 luglio 2009, e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso in cui l'utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richieda la fattura, la società istante dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio - che andrà indicato nel campo SOGGETTO EMITTENTE - esponendo l'importo dell'IVA ed inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase di cui al citato articolo 74. Si conferma il termine di emissione della fattura nel caso sub b) stabilito dal già richiamato articolo 1, comma 2, del D.M. 30 luglio 2009, ai sensi del quale "la fattura è emessa dall'esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.".