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Parametro di riferimento per il trattamento accessorio del personale

La Corte Conti Lombardia, con delibera 130/2023 ha risposto al quesito diretto a verificare la possibilità “di poter utilizzare come tetto di spesa del fondo delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del d.lgs. 75/2017, quello stabilito nell’anno 2010 e utilizzato negli anni che hanno preceduto la nascita delle gestioni associate (1.10.2014), al fine di poter operare scelte autonome e di giusta retribuzione alle posizioni organizzative impegnate fino al 2026 nella realtà straordinaria e complessa della gestione dei fondi PNRR”.

L’istanza del Comune rammenta come il vincolo alla spesa introdotto dall’art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017 abbia ridotto la capacità di spesa per il trattamento economico accessorio del personale dipendente anche per gli enti aderenti a gestioni associate.

Secondo la Sezione, ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale, l’ente deve far riferimento al parametro dettato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ossia all’ammontare complessivo della spesa per trattamento accessorio dell’anno 2016. Quest’ultimo dato deve essere adeguato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018”.