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Pantouflage, quando non si verifica

L’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 al comma 16 ter, prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. E’ un divieto finalizzato ad evitare che il “dipendente pubblico” possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

Tale fenomeno viene chiamato pantouflage termine che deriva dal fenomeno per cui alti funzionari pubblici francesi, in genere studenti della École Polytechnique o della École nationale d'administration, conseguivano un lavoro presso imprese private.

L’ANAC con delibera n. 1090 del 16 dicembre 2020 ha sostenuto che il divieto di pantouflage non si determina nel caso di un trasferimento di un dirigente da un Ente pubblico a un ente di diritto privato da quest’ultimo controllato direttamente.