Pantouflage, Anac chiede un intervento al Governo
Il Dlgs 165/2001 dispone all’art. 53 comma 16-ter:
"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
Tale norma è da coordinare con l'art. 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 il quale stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al medesimo comma 16 ter, per pubblici dipendenti devono intendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.Lgs. 39/2013 (il quale contempla anche soggetti con il quale "l'ente pubblico o l'ente privato in controllo pubblico " ha intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Il fenomeno è riconosciuto con il termine pantouflage, disciplinato in Italia dalla Legge 190/2012.
Sul tema è intervenuta Anac con una raccomandazione al Governo, chiedendo che l’istituto venga esteso anche ai titolari di incarichi politici.
Come si legge in un comunicato di Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di "raffreddamento" di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare "sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di interdizione", poiché essa "finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato": "Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale - si legge nella segnalazione - rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento psicologico" sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame