← Indietro

PagoPA: dalle FAQ chiarimenti sui pagamenti in contanti

Il D.L. 76/2020 contiene la proroga dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle PP.AA. devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA. La proroga è arrivata a tempo scaduto, dato che il termine era il 30 giugno 2020, ma molte amministrazioni erano ancora in difficoltà.

Tuttavia, permane ancora una certa confusione anche sui limiti che PagoPA pone ad i pagamenti. Fermo restando l'obbligo di adesione e la necessità di implementare quanto prima i servizi, si segnalano le FAQ ed i chiarimenti disponibili sul sito pagopa.gov.it, dove si evidenzia, ad esempio, che "PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

  • Presso le agenzie della banca
  • Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
  • Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
  • Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
  • Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile".

Per quanto riguarda gli uffici postali, nel caso di conto corrente postale preesistente occorre censirlo per utilizzarlo con PagoPA, ma, in assenza, non esiste un obbligo in tal senso (v. FAQ B6).

Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

  • «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  • Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  • eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
  • per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Sarà quindi ancora possibile pagare in contanti, salvo i limiti di importo previsti da diverse normative, ma solo presso il proprio istituto tesoriere. Non rientrano in tale casistica le operazioni di pagamento eseguite presso i POS fisici installati presso l’ente creditore, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera, non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore. Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva della banca tesoriere o cassiera e fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca (v. FAQ A.34).