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Pagamento tramite App per fruire della detrazione Irpef: condizioni

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per fruire della detrazione IRPEF per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, occorre che questi siano sostenuti "con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione di quelle spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La Risposta n. 230/2020 chiarisce che l'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Deve trattarsi di mezzi, però, che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".

Il pagamento tramite App e smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito, può essere idoneo a beneficiare della detrazione, se si tratta di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato e, dalle rilevazione contabile del conto corrente o dalle transazioni della App stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La risposta chiarisce anche gli obblighi documentali per fruire della detrazione. Il contribuente dovrà esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'App.

Per quanto riguarda il 2019, si rinvia a quanto già evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare Vademecum per le dichiarazioni fiscali 2020, di cui alla nostra precedente news.