Pagamento di tributi in periodo di sospensione
La Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, con sentenza 9 del 25.01.2022 ha sancito che l'effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato. Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione.