PA ed acquisti dall'estero: chiarimenti
A stretto giro rispetto a quanto comunicato ieri con la circolare 26/E/2022 (v. news), l'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 379/2022 fornita ad una Provincia, chiarisce il corretto trattamento delle fatture estere istituzionali, in relazione all'esterometro, nonché specifica la distinzione tra autofatturazione/integrazione con riferimento al predetto adempimento.
La Provincia, nell'ambito della propria attività istituzionale effettua acquisti documentati con "fatture transfrontaliere, analogiche o digitali", per i quali non sono emesse bollette doganali procedendo all'integrazione del documento di acquisto, versando la relativa imposta con modello F24EP, codice tributo 622E e comunicando i dati con Esterometro".
Chiedeva quindi "un chiarimento circa l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.
L'Agenzia delle entrate chiarisce che l'obbligo dell'esterometro:
"- sussiste per i soli "soggetti passivi" residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (i.e. quelli di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo);
- ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando «non territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»(...)"
Alla luce di quanto sopra, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro - comunque possibile su base volontaria - in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (tipicamente quelle c.d. "istituzionali")."
Prosegue poi l'Amministrazione chiarendo che "Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione (di cui, ad esempio, agli articoli 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 41 e ss. del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Infatti, «gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.» (così sempre la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).
Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, l'istante potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora."
Si conferma quindi la prassi operativa che vede le fatture estere "integrate" - anche in versione "analogica" - con l'imposta, che va assolta mediante distinto versamento tramite codice 622E, senza presentazione di esterometro (che resta "facoltativo"). Per le fatture "commerciali" invece, l'obbligo sussiste ed il mancato o tardivo invio dei dati è sanzionato.
Va tuttavia ricordato che gli acquisti istituzionali dall'estero sono oggetto comunque di segnalazione all'Agenzia delle entrate tramite l'invio del modello INTRA-12, presentato telematicamente con riferimento al secondo mese successivo a quello di ricevimento della fattura (a prescindere dal pagamento).