Oscuramento dei dati nel certificato del casellario giudiziale reso disponibile a terzi – i chiarimenti del MIT
Il MIT con Parere n. 2973 del 26 settembre 2024 precisava che ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è espressamente previsto che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement (accesso civico generalizzato)” mentre il successivo art. 36, al comma 1, “prevede una disciplina speciale per l’accesso dei concorrenti in gara non definitivamente esclusi, consentendo agli stessi la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza, di conoscere l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposte all’aggiudicazione” precisando che il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, “anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)”.
Con successiva istanza di parere venivano richiesti chiarimenti al MIT in merito alla risposta sopra riportata chiedendo, in particolare se, vista la delicatezza e riservatezza dei dati giudiziari di persone fisiche ex art. 9 del GDPR, nonché, le significative responsabilità nascenti in caso di illecita divulgazione, ed in ragione del principio enunciato nel GDPR “sulla minimizzazione dei dati in particolar modo in relazione a reati estinti o non rilevanti ai sensi del d.lgs. 36/2023”, la trasmissione a tutti i concorrenti dei predetti documenti, ai sensi dell'art. 36 co 1 d.lgs. 36/2023 , “possa ritenersi soddisfatta con la trasmissione dei casellari giudiziari tutti completamente anonimizzati” al fine evitare l'individuazione del soggetto dal cui casellario risultino reati tramite mera sottrazione dal novero dei soggetti controllati il cui casellario risulti privo di reati, vanificando l'anonimizzazione effettuata, chiedendo se, in alternativa, sia possibile trasmettere “un riepilogo con l'indicazione dei soli numeri identificativi dei certificati acquisiti e sintesi del loro contenuto, inclusa la valutazione effettuata dal RUP in caso di risultanze astrattamente rilevanti”.
Il Supporto Giuridico del MIT con Parere n. 3123 del 6 dicembre 2024 precisa che è necessario distinguere tra “i reati sottoposti a menzione da quelli non sottoposti a menzione. Per i primi, il dato è pubblico, in quanto della condanna è fatta menzione nel casellario giudiziale rilasciato a qualsivoglia provato richiedente. Per i secondi, il dato non è pubblico, in quanto visibile solo alla pubblica amministrazione richiedente. Per i reati sopporti a non menzione, sarà necessario porre in essere forme di "omissis" sui documenti dati in visione a terzi concorrenti”.
Pertanto, il discrimine per comprendere se i certificati del casellario dovranno essere anonimizzati deve essere ricercata nel beneficio, previsto dal sistema penale, della “non menzione”, infatti, qualora fosse riconosciuto detto beneficio sarà necessario omettere i dati sui documenti resi disponibili agli altri concorrenti, altrimenti detta accortezza non sarà necessaria essendo riscontrabile nel casellario richiesto anche da soggetti estranei alla PA.