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Organismo paritetico per l’innovazione

ARAN ha risposto al seguente quesito: La nuova disciplina dell’Organismo Paritetico per l’innovazione, di cui all’art. 6 del CCNL siglato il 16.11.2022, prevede la costituzione di detto organismo negli enti con più di 70 dipendenti. Per il computo di tale numero si deve tenere conto della dotazione organica teorica o di quella di fatto?

RISPOSTA:

Si ritiene che, al fine di standardizzare il computo di tale soglia (70 dipendenti), oltre alla quale scatta l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico dell’Innovazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del nuovo CCNL 16.11.2022, il criterio utilizzabile, non sia tanto quello della dotazione organica teorica, quanto quello della dotazione organica di fatto, calcolata con gli stessi criteri utilizzati per la compilazione delle Tabelle 1 e 2 del Conto annuale, come disciplinate dalle Circolari del Ministero Economie e Finanze.

In particolare, si ritiene che:

1) il computo della consistenza di personale - analogamente a quanto avviene per la tabella 1 del conto annuale - vada effettuato al 31/12 di ciascun anno; nel caso in cui si rilevi il superamento della soglia di 70 unità, l'OPI andrà costituito entro un ragionevole lasso di tempo, al fine di garantirne l'operatività per tutto l'anno successivo;

2) tale computo vada effettuato sommando le unità di personale della tabella 1 di conto annuale, con riferimento al solo personale ricompreso nel campo di applicazione del CCNL (quindi, con esclusione dei dirigenti e del personale contrattista) con le unità, in anni/persona, del personale destinatario del CCNL con contratto a tempo determinato, di formazione e lavoro e di somministrazione, desumibili dalla tabella 2; dal conteggio delle unità di tabella 2 sono esclusi gli LSU/LPU/ASU, i dirigenti a tempo determinato e l'eventuale personale contrattista in quanto non rientranti nel campo di applicazione del CCNL.