Ordine del giorno in Conferenza capigruppo può essere modificato da una decisione del Consiglio comunale
Il Ministero dell’Interno, con Parere n.10400 del 21/3/2024, ha evidenziato che una volta fissato l'ordine del giorno attraverso le riunioni in conferenza dei capigruppo - sulla base di specifica previsione regolamentare - il rinvio della discussione e dell'esame dei punti è demandato esclusivamente ad una decisione del consiglio comunale. In particolare, il Viminale ha rilevato:
Si fa riferimento alla prefettizia del ... con la quale una Prefettura, nel riscontrare la nota ministeriale con cui sono state richieste notizie relative alla questione rappresentata dalla presidente del consiglio, concernente la revoca del punto 5) posto all'ordine del giorno del consiglio comunale, ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio sulle questioni sollevate dall'amministrazione comunale. La problematica segnalata dalla presidente del consiglio comunale con nota del 27 gennaio scorso, successivamente integrata in data 7 febbraio u.s., riguarda la convocazione d'urgenza della conferenza dei capigruppo per il giorno 22 gennaio 2024 e la seduta del consiglio fissata per il giorno 23 gennaio 2024, avente come punti all'ordine del giorno la discussione di vari argomenti, tra cui l'approvazione del piano di governo del territorio posto al punto 5). La presidente ha sottolineato che l'ordine del giorno era stato deciso nella riunione della conferenza dei capigruppo tenutasi il 18 gennaio scorso e di aver convocato d'urgenza per il giorno 22 gennaio u.s. la conferenza dei capigruppo a seguito di rilievi, riguardanti la documentazione non completa, evidenziati da alcuni consiglieri in merito alla fase istruttoria del piano di governo del territorio. Ha precisato di aver conseguentemente deciso, sentiti i consiglieri, di revocare il citato punto 5) in quanto non erano stati rispettati i termini previsti dal regolamento e non osservati i termini indicati dall'art.13, comma 7, della legge regionale n.12/2005 il quale prevede "Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni …". Secondo quanto sostenuto dalla presidente, nel caso di specie, il termine per la presentazione delle osservazioni era spirato in data 23 ottobre 2023 e, pertanto, quello entro cui si sarebbe dovuto deliberare sul PGT risultava scaduto alla data del 21 gennaio 2024, cioè due giorni prima della data fissata per la seduta del consiglio (23 gennaio 2024). Il punto 5 posto all'ordine del giorno, sebbene revocato per i motivi sopra esposti, di cui la presidente ha dato formale comunicazione agli interessati anche in sede di apertura di consiglio, è stato oggetto di acceso dibattito durante la seduta consiliare.
Infatti, la maggioranza ha chiesto di discutere in assemblea il ritiro del predetto punto, ciò ha provocato contrasti tanto che la presidente ed il gruppo di minoranza hanno abbandonato l'aula. Come si evince dalla nota del segretario comunale del ..., la seduta ritenuta solo sospesa è stata ripresa sotto la presidenza del consigliere anziano ed il sindaco col gruppo di maggioranza hanno discusso e votato l'argomento posto al punto 5 dell'ordine del giorno approvando il piano di governo del territorio. In particolare, la Prefettura, nel riferire quanto segnalato dall'amministrazione comunale, ha chiesto: 1) se la conferenza dei capigruppo abbia la facoltà di revocare o annullare in via definitiva punti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale regolarmente convocato; 2) se il presidente del consiglio comunale fosse tenuto a sottoporre al consiglio la questione pregiudiziale ai sensi dell'art.39, commi 2, del regolamento sul funzionamento del consiglio; 3) se sussista responsabilità del presidente del consiglio nel caso in esame; 4) se la deliberazione adottata nella seduta del 23 gennaio scorso sia valida ed efficace. Con nota del ..., indirizzata alla Prefettura, sei capigruppo di minoranza del comune in oggetto, nel precisare di essere stati sentiti dalla presidente del consiglio in merito alla revoca del punto 5, hanno chiesto, anche a questo Ministero, la pronuncia dell'inesistenza della delibera in quanto il consiglio non poteva deliberare su un punto posto all'ordine del giorno che risultava revocato a seguito della decisione presa in sede di convocazione d'urgenza della conferenza dei capigruppo. Al riguardo, in via generale si rappresenta che l'esistenza dei gruppi consiliari si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del d.lgs. n.267/2000). L'art.79, comma 3, del predetto d.lgs. n.267/2000 cita espressamente le conferenze dei capigruppo. In carenza di ulteriori precisazioni da parte delle citate norme, l'organizzazione della conferenza e le relative competenze sono demandate alle norme interne dell'ente. Lo statuto del comune ..., all'articolo 21, comma 2, stabilisce che la programmazione dei lavori del consiglio comunale viene concordata attraverso una riunione dei capigruppo consiliari presieduta dal presidente del consiglio comunale, a cui partecipa il sindaco o assessore delegato, al fine di discutere l'ordine del giorno prima della stesura definitiva e dell'invio dello stesso agli interessati. Su tale questione anche il regolamento del consiglio comunale all'articolo 22, comma 5, stabilisce che "il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, convoca e presiede la riunione dei Capigruppo Consiliari al fine di discutere l'ordine del giorno del Consiglio Comunale prima della stesura definitiva e dell'invio dello stesso agli interessati". Lo stesso regolamento all'articolo 34 dispone che "L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è quello previsto nell'avviso di convocazione. Tale ordine può essere modificato, su proposta del sindaco o del presidente ove istituito o di un consigliere comunale, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. In caso di opposizione, il consiglio delibera a maggioranza senza discussione".
Nulla è previsto in merito all'eventuale soppressione di punti all'ordine del giorno, ma l'articolo 36 del richiamato regolamento prevede che "Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le discussioni e le deliberazioni che scaturiscano da comunicazioni …". Dalla lettura degli atti trasmessi sembra che la soppressione del citato punto 5) posto all'ordine del giorno sia stato oggetto di comunicazione agli interessati, come si è innanzi detto e, quindi, si ritiene che tale punto dovesse essere discusso in consiglio. Si soggiunge che l'articolo 39 disciplina i diritti del consigliere in merito alle questioni pregiudiziali e sospensive. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire durante la discussione per porre questioni pregiudiziali o sospensive. Ciò premesso, dalla normativa sopra indicata sembra che una volta fissato l'ordine del giorno attraverso le riunioni in conferenza dei capigruppo, il rinvio della discussione e dell'esame dei punti sia demandato esclusivamente ad una decisione del consiglio comunale.
Si è, comunque, dell'avviso che la questione doveva essere portata all'attenzione del consiglio in quanto spetta solo a tale organo, nella sua totalità, valutare l'ammissibilità degli argomenti da trattare, nell'ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge. Occorre, comunque, ricordare - fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria da parte di chi abbia interesse - che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme organizzative, è abilitato a fornire una interpretazione delle disposizioni normative di cui l'ente si è dotato. Quanto alle validità delle delibere adottate dal consiglio nella seduta del 23 gennaio 2024, si osserva che, come è noto, l'Amministrazione dell'Interno non ha il controllo sugli atti degli enti locali.