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Oneri urbanizzazione in parte corrente, possibile critica

Il comma 460 art. 1 Legge 232/2016 dispone che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L’art. 13 comma 6 del DL 4/2022 conferma poi la possibilità di utilizzare anche nel 2022 le entrate da concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti correlate al Covid.

Pur con queste due eccezioni di legge chiare, la magistratura contabile non è favorevole all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente. Qual è il motivo? E’ la correlazione con oneri pluriennali. Se il Comune utilizza 100 di oneri 2022 per finanziare 100 di manutenzioni ordinarie 2022, con impegno che sorge nel 2022 nulla quaestio. Il problema invece è il finanziamento con le concessioni edilizie di contratti di manutenzione pluriennale. In questo caso si utilizza un’entrata non stabile, variabile, per finanziare una spesa permanente. E questo è da evitare.