Oneri urbanizzazione e fondo risorse decentrate sono vincolati di cassa
La Corte Conti Lazio, con parere 61/2022, ha risposto a ente locale che ha chiesto di conoscere se le entrate da oneri di urbanizzazione e i fondi della contrattazione decentrata confluiscono nella cassa disponibile dell’OSL trasferita nella massa attiva dell’OSL.
La Sezione, dopo avere esaminato la disciplina vigente della segregazione patrimoniale che consegue al dissesto, ha risposto affermativamente ad entrambi i quesiti, chiarendo che si tratta di entrate che ricadono nella gestione vincolata dell’ente che passa a quella dell’OSL, salvo il ripristino del vincolo a chiusura del dissesto.
A prescindere dalla disciplina del dissesto, gli oneri di urbanizzazione e i fondi della contrattazione decentrata, dunque, sono da considerati a tutti gli effetti risorse vincolate, sia come competenza, sia come cassa.
" Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, come emerge dal richiamato principio contabile; le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce (Sez. reg. contr. Molise, n. 218/2015/PAR, e Sez. reg. contr. Veneto, n. 263/2016/PAR; Sez. reg. contr. Lazio, n. 7/2019/PAR)”.
"La tecnica legislativa (di cui art. 1 comma 460 Legge 232/2016 in materia di oneri di urbanizzazione), riproduce quella dell’originario art. 12 della l. n. 10/1977, con cui, nell’istituire la concessione edilizia, si era espressamente previsto che i proventi correlati sarebbero stati “versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”; solo negli anni successivi la relazione era stata dequotata a rapporto di ‘commisurazione’ e destinazione generica. Ne consegue che gli oneri di urbanizzazione accertati e incassati dopo il 1° gennaio 2018 fino alla data di segregazione patrimoniale rientrano nella massa attiva trasferita all’Osl, ai sensi dell’art. 36 del d.l. n. 50/2017.
Oltre al tenore letterale della disposizione, giova sottolineare che non merita rilievo il fatto che la legge, prevedendo destinazioni alternative, abbia dato soltanto una finalizzazione alternativa agli oneri di urbanizzazione, rimessa alla discrezionalità amministrativa. Ciò che conta è che il vincolo sia previsto dalla legge, anche se la specificazione in concreto può essere affidata a un atto amministrativo. Diversamente ritenendo, infatti, si dovrebbero considerare entrate a generica destinazione anche proventi la cui natura contabile afferente alla riga D del risultato di amministrazione non è mai stata discussa, come, ad esempio, quelli per le sanzioni del codice della strada (art. 208, comma 4, d.lgs. 285/1992; ex multis, Sez. reg. contr. Toscana, n. 64/2020/PRSP, e Sez. reg. contr. Lombardia, n. 85/2020/PAR). Anche in tale caso, infatti, la legge consente destinazioni alternative da specificare a mezzo di un provvedimento dell’amministrazione".