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Oneri per i permessi retribuiti dei componenti organi politici a carico ente locale

La Corte Conti Sardegna, con delibera n. 80/2022, si è espressa su richiesta parere circa l’interpretazione dell’art. 80 TUEL nella parte in cui stabilisce che “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79” ed in particolare:

- “se il menzionato disposto di cui all’art. 80 TUEL sia applicabile o meno alle società a totale partecipazione pubblica e, segnatamente, se società con tali caratteristiche, pur aventi la forma di S.p.A., possano ritenersi possedere natura giuridica privata agli effetti della disciplina dei rimborsi di cui all’art. 80 TUEL oppure se, al contrario, debbano ritenersi di natura pubblica, con conseguente esclusione dalla detta disciplina”

- e conseguentemente “se a carico del Comune debbano o meno gravare gli oneri per i permessi retribuiti dei componenti i propri organi politici che siano dipendenti di una società per azioni a totale capitale pubblico o di un ente pubblico economico totalmente controllato dallo Stato in ragione della pretesa riconducibilità degli stessi alla categoria degli enti pubblici per i quali non sussiste l’obbligo di rimborso”.

La Corte Conti Sardegna ritiene che gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 80 del TUEL, da parte dei dipendenti di società per azioni a totale capitale pubblico e di enti pubblici economici totalmente controllati dallo Stato, sono a carico dell’Ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) presso il quale i suddetti lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del TUEL e, conseguentemente, devono essere rimborsati da quest’ultimo alla società datrice di lavoro e all’ente pubblico datore di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui al medesimo art. 80 del TUEL.