Oneri motivazionali ex art. 5, TUSP: competenza delle Sezioni Riunite e analisi di sostenibilità finanziaria
Le Sezioni riunite in sede di controllo, nel deliberare il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016 rispetto alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, fornisce alcune indicazioni utili sull’operazione analizzata.
In ordine alla competenza delle Sezioni riunite, la Corte richiama quanto indicato alla pronuncia 16/2022/QMIG, la quale ha perimetrato tale competenza “in modo netto, ancorandolo a specifici parametri”, ovvero la “sussistenza di un partenariato esteso: i) attuato secondo linee guida ministeriali ad hoc; ii) volto a dare esecuzione ad un’iniziativa rientrante nel PNRR; iii) realizzato attraverso un’unica operazione che preveda la costituzione di una società fortemente collegata con la struttura centrale ministeriale; iv) con la presenza di soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo della Corte dei conti”; successive pronunce hanno poi allargato le fattispecie, riconducendo alle Sezioni riunite anche la facoltà di esprimersi in merito “ad un’iniziativa finanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”.
Ragionando per analogia, secondo la Corte anche nel caso di specie “può ritenersi sussistente la competenza delle Sezioni riunite a conoscere dell’atto”, ovvero a deliberarne in merito, in quanto la costituzione societaria analizzata, “pur se al di fuori del PNRR, risulta strumentale alla realizzazione di un’iniziativa di investimento finanziata direttamente con risorse europee non articolate su base regionale”, assumendo dunque “carattere di rilievo nazionale” e configurando sia la “costituzione di una società consortile a responsabilità limitata collegata con l’ambito nazionale”, sia “la partecipazione contestuale di soci pubblici insistenti su varie aree, ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo”.
Rispetto invece alla sostenibilità finanziaria oggettiva, l’atto analizzato riporta in allegato un business plan, corredato da una “sintetica, ma esaustiva” Relazione illustrativa che, seppur carente rispetto alla “traduzione dell’evoluzione economica della società in termini di situazione patrimoniale e di cassa” ed alla previsione di “indicatori di bilancio”, avvalora “in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell’investimento”, riportando “previsioni … complete e coerenti, nonché proporzionate rispetto al livello di complessità e alle dimensioni finanziarie dell’iniziativa”.
Sempre in ambito di sostenibilità, la Sezione rileva altresì l’assenza di un’analisi “di sensitività” la quale “tuttavia non appare necessaria attesa la tipologia di attività svolta dalla società”. (Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazioni n. 6/PASP/2024 e 7/PASP/2024)