Oneri motivazionali ex art. 5: esclusioni e sostenibilità finanziaria
La Corte dei Conti Sicilia, con deliberazione n. 28/2024/PASP ha fornito riscontro ex art. 5 del D.lgs. 175/2016 alla costituzione di una società mista, individuata dall’Autorità d’Ambito competente come gestore del sistema idrico integrato nel territorio in cui rientra la suddetta Amministrazione.
In particolare, rilevando che nella deliberazione oggetto di analisi sia stato escluso l'onere motivazionale richiesto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 in quanto ritenuto dall'Amministrazione riconducibile nell'eccezione di cui al comma 1 potendo l'onere "essere assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore, nonché ai … provvedimenti” adottati dall’Autorità d’Ambito, il Collegio ha sottolineato la necessità di operare una distinzione tra le società ad istituzione diretta ed unilaterale da parte della legge e le società a costituzione obbligatoria:
- “nella prima ipotesi, la legge stabilisce direttamente la denominazione, la sede, l’oggetto sociale, il capitale sociale e l’attribuzione delle azioni”;
- “nella seconda … la legge non istituisce direttamente la società ma ne prevede la costituzione, stabilendo la denominazione, la sede, l’oggetto sociale e il capitale iniziale”.
La Corte ha dunque confermato dunque l’applicabilità dell’eccezione prevista dall’articolo sopra citato, sostenendo che “la circostanza che la società sia costituita ex lege giustifica l’esonero dall’obbligo di motivazione analitica, in quanto la scelta di costituire la società è effettuata direttamente dal legislatore. Gli atti amministrativi che si pongono a valle di questa scelta, in quanto meramente attuativi di disposizioni legislative, non necessitano di motivazione analitica”.
Tale eccezione può essere altresì estesa anche al caso oggetto di analisi ove la costituzione e conseguente adesione alla Società deriva da trame legislative “di rango statale … e regionale” che impongono “ai singoli enti locali l’adesione all’Ente di governo dell’ambito, che assemblearmente delibera anche la forma di gestione del servizio idrico integrato”.
In tal senso, “il riferimento a “espresse previsioni legislative” va ad abbracciare anche un significato più ampio, ricomprendendo le ipotesi, come nella specie, nelle quali, pur non configurandosi nello stretto senso sopra indicato una società costituita ex lege, la fattispecie rientra ugualmente nell’ambito applicativo dell’eccezione prevista dal comma 1 dell’art. 5 del TUSP, con la conseguenza che nella delibera sottoposta all’esame del Collegio non risulta violato l’obbligo di motivazione analitica prescritto dalla predetta norma.”.
Risulta pertanto possibile “motivare per relationem, richiamando cioè la deliberazione dell’ente di governo, che contiene una effettiva motivazione analitica in ordine ai profili prescritti dalla norma in esame”.
Pur confermando l’operato dell’Amministrazione, la Corte, ripercorrendo i vari ambiti d’analisi in genere richiesti dall’attuale normativa ai fini dell’assolvimento all’onere motivazionale ex art. 5, ha rammentato che tra questi rientra anche la verifica della sostenibilità, oggettiva e soggettiva, della scelta dell’Ente.
In merito risulta necessaria la predisposizione, da parte dell’Amministrazione pubblica, di una S.W.O.T. analisys, volta a sostenere la scelta operata sul piano del sistema gestionale del servizio rispetto le restanti modalità consentite dalla legge (affidamento in house, a società mista, a terzi mediante procedura a evidenza pubblica), “al fine di ottemperare all’obbligo di motivazione analitica, fornire una puntuale analisi dei punti di forza e di debolezza della scelta di tale modello gestionale rispetto alle alternative contemplate dalla legge …, soprattutto sul crinale economico-finanziario”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la Corte ha sottolineato che “Anche per le società miste, sebbene la scelta del partenariato pubblico privato istituzionale (PPPI) consenta una parziale apertura al mercato, mediante la selezione del socio operativo con la gara a doppio oggetto (in termini, dunque, sia di scelta del socio privato che di affidamento dell’appalto o della concessione), essa comunque comporta la creazione di un nuovo organismo societario di cui l’Ente pubblico è socio di maggioranza”. In tal senso “la sostenibilità e la convenienza economica di tale scelta … dovrebbero essere analiticamente motivate rispetto all’affidamento a terzi con gara del servizio, che non comporta la creazione di alcun soggetto societario controllato dall’Ente”.
Rispetto alla sostenibilità dell’operazione concretamente analizzata, la Corte siciliana ha sottolineato che “nella relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 approvata … e richiamata dalla deliberazione consiliare in esame, viene valutata adeguatamente la sostenibilità soggettiva dell’operazione delineata in relazione alla situazione finanziaria degli enti ricompresi nell’ambito”.
Altresì, nella relazione di cui sopra viene data “un’adeguata motivazione in ordine al controllo pubblico sulla società, ossia sul potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio, anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal Codice civile per le società di capitali. Il fatto che la parte pubblica detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività sia mediante l’esercizio dei poteri in Assemblea che attraverso i poteri esercitabili nel Consiglio di Sorveglianza, potendo far valere un controllo sulla gestione del SII direttamente tramite la partecipazione al capitale sociale della società mista, con la possibilità di esercitare in concreto tutti quei controlli “interni” alla società previsti dal codice civile per le società di capitali, tramite i predisposti patti parasociali tra i soci pubblici e tra questi con il socio privato.”.