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Oneri di urbanizzazione in quale quota di avanzo

In riferimento alla contabilizzazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione e frutto di accertamenti di entrata a Titolo IV E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire, le opinioni sono diverse. Alcuni enti propendono per avanzo destinato; altri per avanzo vincolato.

A nostro avviso, riteniamo che dopo l'entrata in vigore, a partire dall'esercizio 2018, dell'art. 1 comma 460 Legge 232/2016 l'iscrizione corretta sia tra le quote vincolate per legge. Ancora più corretto sarebbe contabilizzare le risorse Permessi di costruire provenienti dal 2017 e precedenti nelle quote di avanzo destinato agli investimenti e le risorse provenienti dal 2018 e seguenti nelle quote di avanzo vincolato da legge.

Se si contabilizzassero tali risorse nelle quote destinate agli investimenti, in sede di applicazione dell'avanzo si perderebbe la traccia delle specifiche destinazioni di cui comma 460 citato, ovvero:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

In altri termini, in sede di applicazione, l'avanzo destinato potrebbe finanziare anche l'acquisto di attrezzature o computer o autovetture, che non rientrano nelle specifiche destinazioni di cui comma 460.

Per questo si ritiene corretto, almeno dall'esercizio 2018, fare confluire tali risorse in avanzo vincolato da legge