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Oneri di urbanizzazione in avanzo destinato o vincolato

La Legge di stabilità per l’anno 2017, Legge 232/2016 art. 1 comma 460, come noto, ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche".

A fronte di tale innovazione, che ha dato stabilità all’applicazione dei proventi da concessioni edilizie in parte corrente, ci si è chiesti se l’eccedenza di risorse confluite nel risultato di amministrazione debba classificarsi tra le quote destinate agli investimenti o tra le quote vincolate da legge. Da un lato è chiaro che il campo delle possibili forme di utilizzo oneri di urbanizzazione si è notevolmente ristretto rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo in parte capitale. Dall’altro, però, è pur vero che non si ravvede nel comma 460 di cui sopra un vincolo stretto e unitario tra entrate da concessioni edilizie, ora proventi da titoli abilitativi edilizi, e la relativa spesa.

Analizzando i rendiconti del 2018, si trovano comportamenti differenti; alcuni comuni hanno allocato tali eccedenze di risorse in avanzo vincolato, altri comuni hanno mantenuto la specifica ma più generica destinazione ad investimenti.

Un comportamento significativo e riteniamo corretto consiste nel classificare come avanzo destinato agli investimenti le quote eccedenti, rispetto agli utilizzi, di oneri di urbanizzazione derivanti dagli esercizi 2017 e precedenti. Le quote derivanti dall’esercizio 2018 e successivi andrebbero invece allocate nella parte di avanzo vincolato da leggi e da principi