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Oneri di trasparenza e anticorruzione sempre da garantire al ricorrere della fattispecie

L’ANAC, con delibera nr. 236 del 30/05/2023, ha ricordato come per un ente partecipato in controllo pubblico, quale può configurarsi anche una fondazione, trovino applicazione le medesime norme in vigore per gli enti pubblici in tema di trasparenza ed oneri di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 nonché di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

Nel caso specifico, ravvisando l’impossibilità di consultazione (già in precedenza segnalata), sul sito istituzionale della partecipata, di diverse delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, l’Autorità ha nuovamente richiamato una fondazione a controllo pubblico alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti per gli enti in controllo pubblico dal D.lgs. n.33/2013 (con eventuale apposita dicitura negativa laddove non vi fossero documenti o dati da inserire) nonché alla pubblicazione nell’apposita sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, oltre la nomina del RPCT, di tutte le misure di prevenzione della corruzione in linea con le indicazioni dell’Autorità, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1 Legge 190/2012. Trattasi di oneri di pubblicità che non vengono meno per il solo fatto che l’organismo si sia comunque dotato “di un apposito Modello di Organizzazione-Gestione-Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 e, contestualmente, del Codice Etico” nonché abbia “nominato un RPCT, che monitora l’attuazione del Modello”.