Oneri detraibili e deducibili: vademecum Agenzia delle entrate
Anche quest'anno l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e l'apposizione del visto di conformità" nella circolare n. 18/E del 8 luglio 2020.
Ricordiamo che, fino al 31 dicembre 2019, tranne alcuni casi, le spese potevano essere sostenute in contanti ma successivamente opportunamente documentate. Ciò vale(va) in particolare per alcuni servizi erogati anche dai comuni, quali mense, trasporto scolastico e impianti sportivi. Ad esempio, per le spese sostenute per la mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico, ai fini della detrazione il contribuente deve conservare, fino all'anno di imposta 2019: "ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente". Per le attività sportive praticate dai ragazzi, invece la spesa deve essere documentata, fino al 2019, attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. La documentazione deve riportare i contenuti di cui all'art. 2 del DM 28 marzo 2007, tra cui i dati del percipiente, del ragazzo ed il codice fiscale di chi sostiene la spesa. La circolare specifica che " La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9)."
Dal 1 gennaio 2020, invece, ai fini della spettanza della detrazione tutte le spese devono essere sostenute con strumenti tracciabili (ad eccezione delle spese mediche) e quindi, salvo possibili rimessione nei termini anche per via delle difficoltà obiettive incontrate da molti enti e gestori nell'adeguarsi alle disposizioni, pagamenti in contanti o con modalità diverse da assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici, non legittimano più la detrazione.