Oggetto sociale vincolato nelle società miste
La Corte dei Conti Emilia Romagna, intervenendo in materia di affidamenti a società miste, ha ricordato la previsione dell’art. 17, comma 1, D.lgs. 175/2016 secondo cui la selezione del socio privato “si svolge con procedure di evidenza pubblica (…) e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”. Nel merito la Corte ha chiarito che sia la giurisprudenza comunitaria che quella amministrativa hanno ritenuto ammissibili gli affidamenti di servizi alla suddetta tipologia di società a condizione che sia svolta un’unica gara per la scelta del socio privato e l’individuazione del servizio da affidare, il quale dev’essere predeterminato, ovvero “delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto”, con l’obbligo per la “società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione”. L’oggetto dell’affidamento deve dunque avere due necessarie caratteristiche: deve essere ben determinato, in quanto non risulta ammissibile che lo stesso abbia “un carattere generico”, e, ai sensi dell’art. 17, comma 1, TUSP , deve "assorbire l’intera attività della società mista” per tutta la durata dell'affidamento del servizio.
(Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2021/VSGO)