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Oggetto della programmazione di lavori, beni, servizi

L'Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - organo tecnico della Conferenza delle Regioni - spiega qual'è l’oggetto da considerare come unità della programmazione per lavori e acquisti.

L’oggetto della programmazione che viene identificato univocamente dal Codice CUI rilasciato dal programma, ha natura diversa nel caso della programmazione dei lavori e in quella degli acquisti di beni e servizi.

Nel primo caso l’unità di programmazione, definita anche “intervento”, cui devono riferirsi le informazioni delle singole “righe” della scheda D (interventi del programma triennale), della scheda E (interventi dell’elenco annuale) e della scheda F (elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma, non riproposti e non avviati). coincide con l’intero progetto di realizzazione dei lavori e come tale comprende anche le forniture e i servizi cosiddetti “connessi” di cui al comma 10 dell’art.41 del Codice e gli eventuali ulteriori necessari alla realizzazione dello stesso ed a tal fine inclusi nel quadro economico dell’intervento.

Il progetto può essere inserito in programmazione nella sua unitarietà oppure per singolo lotto funzionale - da intendersi secondo la definizione dell’art.3 comma 1, lettera s) dell’allegato I.1 al Codice – in cui può essere suddiviso. Nel primo caso, qualora come per tutti i lavori pubblici ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, sussista l’obbligo di richiesta del Codice CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’intervento coincide con il progetto identificato univocamente da tale codice. Si ricorda altresì che l’inserimento del singolo lotto funzionale è consentito purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’articolo 37, comma 2, del Codice e quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

Nel caso degli acquisti di beni e servizi l’unità di programmazione, definita anche “acquisto”, cui devono riferirsi le informazioni delle singole “righe” della schede G (acquisti del programma) e della scheda H (elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma, non riproposti e non avviati) corrisponde di norma a ciò che si prevede di ricomprendere in ogni singola procedura di affidamento che sarà successivamente identificata dal Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato da ANAC.

È tuttavia consentito anche di aggregare più procedure di affidamento in un unico acquisto indicando dunque in programmazione la gara unica di cui si prevede costituiranno i singoli lotti.

Tale facoltà è ammessa tipicamente ma non esclusivamente per gli acquisti delle Aziende del Sistema Sanitario che altrimenti vedrebbero il proprio programma eccessivamente frazionato nei singoli acquisti.

La scelta fra le due opzioni di cui sopra non è comunque vincolante ai fini della successiva scelta della effettiva modalità di espletamento dell’affidamento (con unica gara o per singola procedura). Si osserva che nel secondo caso l’acquisto (CUI) darà luogo a più CIG.

Fra gli acquisti del programma degli acquisti di beni e servizi sono ricomprese, quali singole procedure di affidamento, anche le forniture e servizi connessi alla realizzazione dei lavori di cui al comma 10 dell’art.41 del Codice anche qualora computate nel quadro economico degli interventi inclusi nel programma triennale dei lavori.

Le opzioni di rinnovo espresso e di proroga tecnica di un contratto, essendo la relativa spesa già contenuta nella stima del valore dell’acquisto originario, non costituiscono acquisto a sé stante ai fini della programmazione e non devono pertanto essere oggetto di nuova programmazione distinta.