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Offerta anomala – art. 54 D.lgs. 36/2023 – Principio di risultato

Il Tar Sicilia con la sentenza nr. 478 del 07/02/2024, si è pronunciato in merito ad una questione insorta in ordine al comportamento tenuto dalla stazione appaltante, in presenza di un notevole ribasso sull’offerta economica presentata dall’operatore economico.

L’Amministrazione procedente aveva proceduto con l’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che aveva presentato l’offerta con il ribasso più elevato, senza operare alcun tipo di verifica circa gli elementi costituenti il ribasso.

I giudici, richiamando l’art. 54 del Codice, hanno sottolineato come il dettato normativo, vada letto in concomitanza con i principi generali del risultato e della fiducia, oltre che del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione. Secondo il Tar Sicilia la scelta operata dall’ente appaltante, di non sottoporre a verifica l’offerta dell’aggiudicataria, risulta viziata da irragionevolezza e illogicità manifesta, essendo espressione di uso distorto della discrezionalità amministrativa. Si legge in sentenza: “il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il “risultato” cui deve tendere l’appalto, rappresentando, come previsto dall’art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale”. Il risultato che l’amministrazione deve perseguire, invero, deve essere “virtuoso”, risultando tale quello che possa portare a diminuire i costi di un servizio assicurando allo stesso tempo l’accrescimento della qualità e della produttività.” Nel caso di specie, la stazione appaltante “…ha disatteso, irragionevolmente, ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere..”

La sentenza richiama specificamente i principi generali del nuovo Codice, con riferimento a un tema tipico dello svolgimento concreto delle procedure di gara, quale l’anomalia delle offerte, rendendo così evidente come il comportamento degli enti appaltanti deve innanzi tutto essere ispirato a criteri di ragionevolezza e logicità che trovano a loro volta il loro fondamento nei suddetti principi.