Obbligo vaccinale, sulla sospensione della retribuzione questione di legittimità
Il TAR Lombardia, con atto n. 1397/2022, ha posto la questione di legittimità costituzionale sulla sospensione della retribuzione per violazione dell’obbligo vaccinale.
“E’ rilevante e non manifestamente infondata – rilevano i magistrati - la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che "Per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’articolo 2 della Costituzione”.