Obbligo iscrizione dell’impresa nella “white list” per la partecipazione alla gara
Il Tar Piemonte, Sezione seconda, con sentenza n. 299 del 22 marzo, decidendo sulla legittimità o meno dell’esclusione della ricorrente per carenza del requisito generale, previsto anche nel disciplinare, dell’l’iscrizione negli appositi elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), istituiti presso le prefetture ai sensi dell’art. 1 comma 52 L. n. 190/2021, per lo svolgimento delle attività indicate nel successivo comma 53 ha respinto il ricorso ritendono legittima l’esclusione.
In particolare il Collegio, aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che “l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare (cfr. TAR Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259; TAR Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.02.2023, n. 3385) e, come tale, eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1412.2022, n. 10935; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Trattasi infatti di requisito generale attinente alla moralità professionale” osservando, inoltre, che nel caso esaminato il disciplinare di gara qualificava espressamente l’iscrizione alle c.d. white list come requisito di partecipazione e conseguentemente l’amministrazione ha legittimamente escluso la ricorrente.
In via generale, alla luce del richiamo al succitato orientamento, il Tar ha confermato che anche nel caso di silenzio della lex specialis sul punto debba trovare applicazione eterointegrazione di quest’ultima con quanto previsto dalla L. n. 190/2012.