Obbligo di sollecito: a chi spetta?
Pochi giorni fa sono state presentate a Telefisco 2022 alcune questioni in materia di riscossione. Di particolare interesse per gli Enti, è la richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del comma 795 dell'articolo 1, la norma che ha previsto l'invio di solleciti di pagamento per gli importi non riscossi di valore non superiore a dieci mila euro.
La questione posta da parte dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione (Ader) al Mef è la seguente: “Secondo una tesi proveniente da ambienti dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva all’agente nazionale, questo non sarebbe tenuto a inviare i solleciti di pagamento previsti dal comma 795 della legge 160/2019 ma deve provvedere direttamente il Comune”.
Il Mef ha chiarito che: “Occorre considerare che il comma 785 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede espressamente che: «In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792».
Infatti, l’articolo 1, comma 792, lettera b) della legge 160/2019 prevede che l’atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e che, «decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata».
Si ricorda che il comma 795 stabilisce che: “Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.
Per il Mef, quindi, il sollecito va effettuato dal soggetto che emette l’atto di accertamento prima dell’affidamento del carico all’Agenzia e pertanto resta di competenza comunale.
Conclusione che sta lasciando non poche perplessità negli Enti, in quanto si finirebbe per attribuire al comma 795 il potere di impedire l'affidamento in carico previsto dalla lettera b) del comma 792 fino a che l’Ente non abbia provveduto ad inviare il sollecito. Tale conclusione appare poco convincente, dato che il sollecito è un atto propedeutico all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, e quindi dovrebbe essere fatto dal soggetto incaricato della riscossione coattiva, Agenzia o concessionario.