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Obbligo di segnalazione pratiche edilizie irregolari per il superbonus; il recupero del gettito fiscale aumenta le entrate comunali

Il DL 39/2024 in fase di conversione in legge dispone all’art. 4 ter in materia di “Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie”.

L’articolo 4-ter introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

In particolare, il comma 1 attribuisce ai Comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all’effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.

L’Ufficio Studi del Senato ricorda che gli interventi edilizi previsti dall’articolo 121, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2020 sono i seguenti:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge, 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.

Nello specifico, si prevede a carico degli stessi un obbligo di segnalazione qualificata alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate laddove, all’esito dell’attività di vigilanza e di controllo svolta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.

Come osserva la relazione tecnica, l’implementazione della sopracitata attività di vigilanza e di controllo delle agevolazioni da Superbonus, nonché degli altri bonus edilizi, da parte degli enti comunali mira ad accrescere l’azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali.

Il comma 2 prevede l’applicazione, ai comuni che effettuano l’attività di segnalazione di cui al comma 1, delle norme concernenti la partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.

Si prevede in particolare l’attribuzione a favore dei comuni di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, al fine di favorire la partecipazione degli stessi al contrasto all’evasione fiscale. Tale quota è riconosciuta nei limiti delle predette somme e a conclusione dell’intervento eseguito dal comune nell’ambito dell’attività di accertamento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge, 30 settembre 2005, n. 203 e dell’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23 che ha elevato dal 33 al 50 per cento la misura della quota dei tributi statali recuperati riconosciuta ai comuni al ricorrere dei presupposti sopra descritti e che ha esteso l’attribuzione ai medesimi in via provvisoria anche di una quota pari al 50% delle somme riscosse a titolo non definitivo.


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La norma dispone:

Articolo 4-ter (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1.Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2.Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di- cembre 2005, n. 248, e di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.