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Obbligo di riapertura della partita IVA per gli eredi del professionista

Con la Risposta n. 785/2021 l'Agenzia delle entrate torna sull'emissione di fattura da parte di professionisti (nel caso eredi) per la liquidazione di compensi professionali dopo la chiusura della partita IVA. La fattispecie può interessare anche gli enti locali nella misura in cui si trovino, a distanza di anni, a dover liquidare somme a professionisti che nel frattempo abbiano cessato la partita IVA.

Per questi - e posto in generale l'obbligo di fatturazione ad esigibilità differita al pagamento verso gli enti pubblici - prima di cessare la partita IVA è necessario fatturare ovvero liquidare l'imposta per tutti i crediti pendenti.

Tuttavia, in caso di decesso, la situazione non è sempre così agevole. Nel caso di specie, a seguito del decesso di un avvocato, gli eredi, ritenendo chiuse tutte le posizioni, avevano chiuso la partita IVA. A distanza di un anno erano emerse nuove posizioni per le quali occorreva liquidare compensi e versare la relativa imposta. Proponevano quindi di liquidare l'imposta separatamente per i privati e la soluzione dell'autofatturazione per i titolari di partita IVA.

Tuttavia, l'Agenzia ribadisce che con la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, si è chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius. Pertanto, nel caso di specie l'istante, "in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA."

Va evidenziato che, sul punto, la Risposta n. 52/2020, citata dagli istanti, giungeva a conclusione opposta e probabilmente - almeno per quanto riguarda le fatture verso imprese - più ragionevole posto che affermava "...non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".